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La Legge del 30 dicembre del 1971, n. 1204 sancisce la tutela delle lavoratrici madri:

  • Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
  • È vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; durante i tre mesi dopo il parto.[1]
  • I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.[2]
  • Alle lavoratrici spetta l'assistenza di parto da parte dell'istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.
  • Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro.
  • È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
  • È vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto e durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.[3] La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.[4]

  • L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso.
  • Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi
  • Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro.[5]
  • Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre.[6]
  • In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato.[7]
  • In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.[8]

Note[]

  1. La corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 332 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 17, secondo comma, della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione; b) l'illegittimità degli artt. 7, primo comma e 15 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.; c) l'illegittimità dell'art. 4, primo comma, lett. c), della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria; d) l'illegittimità dell'art. 12 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.
  2. La presente legge è stata abrogata dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 22 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
  3. Comma aggiunto dall'art. 11, L. 8 marzo 2000, n. 53.
  4. Comma aggiunto dall'art. 11, L. 8 marzo 2000, n. 53.
  5. La presente legge è stata abrogata dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 22 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
  6. Comma aggiunto dall'art. 3, L. 8 marzo 2000, n. 53. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo 3. La presente legge è stata abrogata dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute negli articoli 39, 41 e 44 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo - 1º aprile 2003, n. 104 (Gazz. Uff. 9 aprile 2003, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione.
  7. La presente legge è stata abrogata dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 4 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
  8. La presente legge è stata abrogata dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 55 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Fonti[]




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